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Nuovi incentivi per la mobilità sostenibile

Un decreto legge prevede contributi del 20% (2013 e 2014) e del 15% (2015) per l’acquisto di veicoli a basse emissioni

 

È l’art. 17-decies del Decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) che consente di favorire coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive, consegnando per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi. L’articolo è inserito in un pacchetto di disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, che le associazioni di settore hanno accolto con notevoli perplessità, ritenendo il complesso delle misure adottate non idonee a rilanciare il mercato dell’auto.

 

Misura del contributo
Emissioni Anno Contributo Importo Massimo
≤ 50 g/km 2013/2014 20% € 5.000
≤ 50 g/km 2015 15% € 3.500
≤ 95 g/km 2013/2014 20% € 4.000
≤ 95 g/km 2015 15% € 3.000
≤ 120 g/km 2013/2014 20% € 2.000
≤ 120 g/km 2015 15% € 1.800

Condizioni per il riconoscimento del contributo

L’erogazione del contributo, per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, è subordinata alle seguenti condizioni:

  • che il contributo risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti del fondo istituito per 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e uno sconto praticato dal venditore;
  • che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
  • che il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo;
  • che il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
  • che nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.

Adempimenti per il venditore e le imprese costruttrici o importatrici del veicolo

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle Case costruttrici o ai Centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta.

[Luca Strinati]