Il decreto attuativo firmato dal Ministro Matteo Salvini determina e indica chiaramente le modalità di applicazione della legge, a partire dalla richiesta che il proprietario dovrà presentare presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) o un Ufficio della Motorizzazione Civile. Il rilascio delle targhe storiche è soggetto al pagamento di 549,00 euro per gli autoveicoli e di 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole
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La Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 vede l’attesa pubblicazione del cosiddetto “Decreto targhe storiche” – l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) si è battuta con il suo Presidente Alberto Scuro ad ottenere questo importante risultato – emanato il 4 agosto scorso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la “facoltà di ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico” in riferimento alla legge 178 del 30 dicembre 2020.
Dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Salvini sblocca il decreto sulle Targhe Storiche
In Italia si contano più di 500.000 appassionati di motoveicoli e autoveicoli storici autentici. Un patrimonio storico e culturale che viene preservato e tramandato di generazione in generazione anche grazie a un folto numero di appassionati e di collezionisti presenti in tutto il mondo. In base all’articolo 60 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
Il parco dei veicoli di interesse storico e collezionistico attualmente in possesso della motorizzazione ha al suo interno una notevole percentuale di veicoli reimmatricolati; si stima possano essere non meno di 5000 le richieste di targhe originali avanzate annualmente alla Motorizzazione civile. Grazie a un emendamento alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stata introdotta un’espressa modifica all’articolo 93 del codice della strada che prevede, in caso di nuova immatricolazione di veicoli già stati iscritti al PRA e cancellati d’ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, la facoltà per il richiedente di ottenere le targhe della prima iscrizione al PRA, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale.
La norma assoggetta altresì il rilascio della targa della prima iscrizione al PRA e il rilascio di una targa al pagamento di un contributo.
Dopo tre anni di stallo, su impulso del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini è stato finalmente adottato il decreto attuativo. Dall’applicazione della norma deriveranno entrate per l’erario: il rilascio della targa storica sarà – infatti – conseguente al pagamento di euro 549,00 per gli autoveicoli ed euro 274,50 per i motocicli e le macchine agricole, da corrispondere tramite versamento effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per i veicoli circolanti che nel tempo, a causa di smarrimento, deterioramento, distruzione o furto delle targhe, abbiano provveduto ad una reimmatricolazione sarà necessario presentare, a uno Sportello Telematico dell’Automobilista o un Ufficio della Motorizzazione, un’istanza di nuova reimmatricolazione: trattandosi di veicoli circolanti non è richiesta altra documentazione oltre quella relativa all’istanza.
All’esito positivo della conseguente istruttoria, sono rilasciati il documento unico e la targa storica. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, come i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall’ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare è necessario presentare, presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista o un Ufficio della Motorizzazione, un’istanza di nuova immatricolazione allegando il titolo di proprietà, il certificato di rilevanza storica e collezionistica e il certificato da cui risulti l’esito positivo della verifica tecnica. L’istanza è accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell’archivio informatico del CED o nell’archivio informatico o nei registri cartacei del PRA. All’esito positivo della conseguente istruttoria, sono rilasciati il documento unico e la targa storica conforme.
Tra 60 giorni il via libera: il 26 novembre di quest’anno
Le disposizioni del decreto attuativo entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sono applicabili a decorrere dal 60° giorno successivo alla predetta data. Da quel momento sarà quindi possibile dotare il proprio veicolo di interesse storico e collezionistico (individuato mediante il Certificato di Rilevanza Storica come da art. 60 del Codice della Strada) di quel prezioso corredo che ne completa le caratteristiche di originalità: un obiettivo che ASI, insieme agli altri attori, perseguivano da tempo sensibilizzando il legislatore sulla formulazione di normative nazionali che tutelino sempre di più e sempre meglio il settore del motorismo storico.
Modalità e costi
Il decreto attuativo firmato dal Ministro Matteo Salvini determina e indica chiaramente le modalità di applicazione della legge, a partire dalla richiesta che il proprietario dovrà presentare presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) o un Ufficio della Motorizzazione Civile. Le istanze posso essere avanzate per i veicoli di interesse storico e collezionistico dotati di Certificato di Rilevanza Storica radiati d’ufficio o per esportazione, per quelli reimmatricolati e per quelli di origine sconosciuta.
Il rilascio delle targhe storiche è soggetto al pagamento di 549,00 euro per gli autoveicoli e di 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole.
[ Redazione Motori360 ]
[ Link alla Gazzetta Ufficiale ]
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999
relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, primo paragrafo, ai sensi
del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per
i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa
nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte
conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati
I e II» della medesima direttiva;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva
1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000);
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e
macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico
iscritti negli appositi registri»;
Visto, altresi', l'art. 93 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di «Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», ed in particolare il
comma 4, come modificato dall'articolo l, comma 696, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse
storico e collezionistico, prevede, tra l'altro, «il richiedente ha
facolta' di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della
prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di
ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di
circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica
originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia'
presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati
della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante,
indipendentemente dalla difformita' di grafica e di formato di tali
documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard
europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa
storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo
e i cui criteri e modalita' di versamento sono stabiliti con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto, infine, l'art. 101 del piu' volte citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di «Produzione, distribuzione,
restituzione e ritiro delle targhe», ed in specie il comma 1 che
demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe
per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una
quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita'
previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992,
ed in particolare il comma 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad
oggetto diposizioni per la «Razionalizzazione dei processi di
gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento
unico, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del nuovo codice della
strada» e, in particolare, l'art. 215, comma 5;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e procedure per
l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei
registri, nonche' per la loro riammissione in circolazione e la
revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O.
n. 55);
Considerato che le disposizioni unionali di cui alla citata
direttiva 1999/37/CE, come attuate nell'ordinamento nazionale,
impediscono l'emissione di un documento di circolazione difforme da
quello armonizzato;
Considerato, altresi', che la riforma recata dal decreto
legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di
immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione
dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle
documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di
razionalizzazione dell'azione amministrativa, e che dette finalita'
appaiono inderogabili pur nell'esigenza di dover tener conto delle
peculiarita' proprie dei veicoli di interesse storico e
collezionistico;
Ritenuto, pertanto, insopprimibile l'esigenza di dover emettere il
documento unico di circolazione e di proprieta' anche con riferimento
ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorche' muniti
di targa storica;
Valutato, altresi', che l'emissione di un libretto di circolazione
conforme «alla grafica originale», eventualmente ulteriore rispetto
al documento unico di circolazione e di proprieta', ne imporrebbe la
compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante
l'utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non
suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero
delle infrastrutture dei trasporti, ne' piu' in uso o disponibili
presso gli uffici del Ministero stesso;
Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti, non e' possibile
dare attuazione alle previsioni dell'art. 93, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l'emissione
del «libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
registro automobilistico» conforme alla grafica dell'originale;
Considerato che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009
disciplina, tra l'altro, le modalita' e procedure per la riammissione
alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico
di origine sconosciuta;
Considerato, altresi', che, ai fini del rilascio di una targa
storica, di cui all'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285
del 1992, lo stesso prevede che «la sigla alfa-numerica prescelta non
sia gia' presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione
dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora
circolante» e che quindi, per poter ritenere comprovata tale
condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di
origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia
presente nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli
225, comma 1, lettera b) e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico;
Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del
Tesoro - Direzione VI del Ministero dell'economia e delle finanze,
con la quale e' stato trasmesso il preventivo, redatto dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione
e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di
veicoli di interesse storico e collezionistico in conformita' alla
vigente normativa di riferimento.