Idee sbagliate, leggende metropolitane e chiacchiere da bar sono smentite da dispositivi sempre più sofisticati, ovunque presenti e «talvolta» nascosti a mo’ di Rambo…
Su autovelox, telelaser e Tutor, e relativi modi di evitarne le rilevazioni, se ne dicono di tutti i colori; cerchiamo di capirne qualcosa di più sintetizzando le esistenti tipologie di apparati per la rilevazione della velocità ed il loro funzionamento:
■ Autovelox a fotocellula (probabilmente ancora oggi i più diffusi): la velocità di un veicolo viene rilevata misurando il tempo di percorrenza fra due segnali emessi da fotocellule laser; se il tempo di percorrenza è inferiore a quello impostato dai tutori dell’Ordine, il veicolo viene fotografato.
Questo tipo di autovelox è mobile, ma può essere installato anche all’interno di postazioni fisse (i cosiddetti auto box).
Da ricordare quindi che il dispositivo può essere spostato a discrezione dell’ente esercente e quindi una postazione autovelox regolarmente segnalata potrebbe anche essere non attiva, ma il rischio è proprio nel condizionale…
■ Dispositivi laser (detti in generale telelaser): sono mobili e possono essere gestiti tanto manualmente da un operatore quanto operare in automatico. La misurazione della velocità può avvenire:
a) per effetto doppler (emissione di un fascio laser ad alta frequenza, il cui segnale di ritorno, riflesso dal veicolo che è stato puntato, viene rilevato da un sensore ottico integrato; la velocità del mezzo viene rilevata in base alla variazione di frequenza fra i due segnali);
b) tramite calcolo istantaneo della distanza del veicolo in base al tempo necessario ad un fascio di luce per andare e tornare dal veicolo.
■ Apparecchi montati su auto di servizio in movimento: rilevano la velocità relativa del veicolo puntato e la confrontano con quella indicata dal tachimetro di bordo che, ovviamente, deve essere stato preventivamente tarato in modo preciso.
■ Safety Tutor (SICVE – Sistema informativo per il controllo della velocità): rileva la velocità media dei veicoli e può potenzialmente rilevare anche l’eventuale superamento della velocità. Opera su alcuni tratti autostradali o stradali, lunghi da 10 a 30 km nei quali il transito di un veicolo viene rilevato da due spire annegate nell’asfalto; al passaggio sopra la prima spira (inizio del tratto controllato dal SICVE) il veicolo viene fotografato da apposite fotocamere; il sistema memorizza foto, data ed ora del passaggio e targa del veicolo, estrapolata dall’immagine.
Arrivato sulla seconda spira, il veicolo viene nuovamente fotografato con data e ora. Il sistema confronta in base alla targa le due rilevazioni e calcola il tempo di percorrenza del tratto controllato: se la velocità media del veicolo è minore o uguale a quella calcolata ed inserita a sistema, le due foto vengono scartate. Dapprima utilizzato esclusivamente in autostrada, ora inizia ad esserlo anche su tangenziali e strade extra-urbane. Comunque uno dei vantaggi del Tutor è che in fase di sorpasso la velocità può essere più sostenuta di quella stabilita dal Codice della Strada, purché dopo si rallenti per rientrare nella velocità media oraria assegnata a quel tratto.
Come si può arguire si tratta di apparecchi estremamente efficaci, ai quali è difficile se non impossibile sfuggire ma, ciononostante leggende e luoghi comuni continuano a resistere; vediamo anche questi:
1) Di notte il telelaser non funziona: sbagliato! Il telelaser funziona in ogni condizione atmosferica e di visibilità, in altre parole «buca» il buio.
2) Il posizionamento di un cd dietro il parabrezza inibisce il raggio laser: sbagliato! È tra le credenze più vecchie ma ancora oggi si può notare qualche auto con cd posti all’interno del lunotto posteriore e/o del parabrezza; il fatto è che questo non serve per passare semplicemente perché il raggio del telelaser non viene riflesso e quindi il dispositivo può rilevare la velocità del veicolo. Questo in quanto i telelaser effettuano fino a 200 misurazioni al secondo e sono dotati di un sistema in grado di superare gli eventuali disturbi. Un cd appeso allo specchietto retrovisore interno serve quindi solamente a dare fastidio, specialmente di notte, agli altri automobilisti. Vale la pena ricordare che ancor prima del 2010 Quattroruote, testata al di sopra di ogni sospetto, fece un test posizionando all’interno del parabrezza un numero sempre crescente di cd senza poter inibire in alcun modo il funzionamento dell’autovelox.
3) L’applicazione sulla targa di lacca o vernice lucida trasparente o ancora domopack e, già che ci siamo, di gel per capelli: sono trovate più recenti rispetto alle altre ma come questi sono del tutto inutili; potevano – forse – funzionare di notte quando i primi autovelox utilizzavano il flash ma oggi questi dispositivi riescono a fotografare la targa senza problemi. L’unico modo per annullare o sviare i controlli consiste nell’occultamento (stracci o fango) o nell’alterazione della targa (il 3 diventa 8, l’1un bel 4, una P diventa R ed una F una E o viceversa) ma in questo caso chi «ci prova» inciampa direttamente nel Codice penale in quanto scatta il reato di “Alterazione, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”. Il Codice della strada attribuisce infatti alla targa una funzione documentale in quanto rappresentativa dei dati di identificazione del veicolo. Si rischia anche molto installando sull’auto (o sulla moto) meccanismi in grado di rendere illeggibile la targa cambiandone a comando il posizionamento da verticale in orizzontale (vedi http://www.youtube.com/watch?v=sYClmRiycoo). La Polizia stradale ha recentemente «beccato» e denunciato un automobilista di Bolzano per aver montato sulla propria auto un meccanismo del genere (ecco proprio il filmato specifico: http://www.youtube.com/watch?v=i_CjrfGv-XM). Non vale neppure l’utilizzo di fango sulla targa: a parte il fatto che per dimostrare la propria «buona fede» e poter sperare di farla in qualche modo franca, lo stato di sporcizia generale dell’auto deve essere coerente con quello della targa, le forze dell’Ordine valutano la cosa al contrario: l’auto può essere più che sporca ma la targa, solo quella, va comunque pulita.
4) Gli autovelox non riescono a rilevare velocità superiori a 250 km/h: prima di tutto occorre avere l’auto giusta e saperci andare… e comunque questa affermazione risalente agli anni ’80 del secolo scorso, era in effetti fondata in quanto il costruttore dell’apparecchio allora più diffuso dichiarava una velocità massima operativa di 250 km/h. Tuttavia già dal modello successivo l’operatività è salita fino a 300 km/h ed oggi nessun costruttore produce dispositivi con velocità massime operative inferiori a 300 km/h. A riprova ricordiamo che già nel 2006 l’Amministratore Delegato di Telecom Italia – Riccardo Ruggiero – batté il record di velocità in A26 (270 all’ora appannaggio di un motociclista incosciente ma indubbiamente coraggioso) con 311 chilometri orari nel tratto Carpignano Sesia, con conseguente pena pecuniaria, per lui risibile ma con la decurtazione di 10 punti e la probabile sospensione della patente da 1 a 3 mesi (oggi gli sarebbe andata assai peggio, a partire dal sequestro del mezzo…). Già che ci siamo, ricordiamo che gli attuali telelaser sono in grado di misurare la velocità di un’auto sino a 1.200 metri di distanza; il punto è che prima che l’automobilista si accorga della presenza del dispositivo (se ha una vista d’aquila ed è bravo la percepirà a 4-500 metri di distanza) il telelaser lo avrà già immortalato…
5) Il Tutor non rileva il passaggio effettuato nella corsia di emergenza o a cavallo fra 2 corsie: ovviamente è falso! Ciascuna delle telecamere montate una a fianco all’altra nelle classiche postazioni Tutor autostradali può infatti controllare più corsie e così anche chi passa a cavallo della striscia discontinua come chi percorre la corsia di emergenza, non sfugge all’occhio elettronico; in quest’ultimo caso il furbetto di turno non solo potrebbe vedersi comminata la sanzione relativa al superamento del limite ma anche quella connessa all’improprio utilizzo della corsia di emergenza (multa di 419 euro, detrazione di 10 punti e sospensione della patente da 2 a 6 mesi).
6) Di notte o quando piove il Tutor è disattivo: altro errore. Il Tutor può funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, indipendentemente dalle condizioni meteo o di luce.
7) Il Tutor non può rilevare la targa se le sue luci sono spente: è falso. Il Tutor è dotato di un sistema di riconoscimento della targa indipendentemente dal fatto che questa sia illuminata o meno e indipendentemente dal grado di luminosità dell’ambiente esterno.
8) Il Tutor non rileva il superamento dei limiti di velocità fino a 10 km/h: falso anche questo. Il dispositivo rileva infatti le violazioni di velocità media superiori a 130 km/h, al netto della tolleranza del 5% (secondo quanto prevede la legge). Il sistema, dunque, esclude solo i veicoli che hanno percorso il tratto compreso tra i due portali a una velocità media pari o inferiore a 136,5 km/h ed occorre comunque ricordare che se in un tratto controllato da due Tutor sussistono limiti inferiori (ad es. 90 o 70 o 50 km/h per 2 km) il dispositivo calcola la media effettiva sommando il 5% di tolleranza per legge (ottenendo ad es. 114,7 km/h), e quindi calcola il superamento della media da questo valore e non dai 130 km/h che è il limite solitamente in vigore
9) Se ogni tanto ci si ferma in un’area di servizio si abbassa la media: questo è vero ma il punto è che tra due portali attivi del Tutor non ci sono né uscite né aree di servizio e quindi non c’è scampo; e comunque sapere che il Tutor non c’è non deve indurre a «fare festa»: va infatti ricordato che nei tratti ove sono presenti aree di servizio molto spesso operano installazioni fisse inserite all’interno del guardrail proprio nell’angolo formato dalla corsia di uscita dalla stazione di servizio e l’innesto di questa con la corsia di immissione in autostrada, poiché l’interno della zona delimitata dal guardrail ospita spesso cespugli di oleandri o altri arbusti piuttosto fitti, la postazione risulta pressoché invisibile e spesso, prima dell’area di servizio il limite è inferiore ai 130 km/h.
10) Gli autovelox mobili situati a bordo strada rilevano solo la velocità di chi percorre la corsia lungo la quale sono posizionati: potrebbe essere vero e in generale è così, ma comunque alcuni apparecchi possono monitorare contemporaneamente entrambe le direzioni di marcia.
11) Il Tutor può essere usato per misurare la velocità istantanea: vero, anche se finora è stato sempre utilizzato per rilevare la velocità media tra due portali.
12) Il Tutor non controlla mai due tratti consecutivi: vero! Ogni portale può essere utilizzato come ingresso o come uscita di una singola tratta ma non può svolgere contemporaneamente entrambe le funzioni; di conseguenza non possono esistere due tratti consecutivi di strada coperti da Tutor. Tutto sta a sapere quale tratto è coperto e quale no e a proposito di chiacchiere da bar, c’è anche qualcuno che sostiene che molte delle infrazioni contestate non verrebbero inoltrate e qualcun’altro che afferma che molti degli autobox piazzati lungo le autostrade sarebbero perennemente vuoti e questo perché se tutte le infrazioni effettuate venissero rilevate e notificate, i gestori autostradali vedrebbero calare transiti e pedaggi in modo drastico. Personalmente abbiamo tutti nostri dubbi anche perché il sistema Tutor è completamente automatico e quindi, una volta comminata una multa, non si può fare altro che pagarla.
Esistono rimedi?
Il primo rimedio, quello principe, è il rispetto dei limiti, anche di quelli apparentemente illogici e di quelli smaccatamente istituiti per fare cassa (il che è spesso la stessa cosa).
Ciò doverosamente detto possiamo installare sulla nostra auto, come tutti sappiamo, navigatori satellitari che forniscono la localizzazione di diverse postazioni fisse di autovelox su strade e autostrade mentre per individuare le postazioni mobili si può far ricorso ad alcune applicazioni per smartphone (per esempio, per iPhone c’è iCoyote) che comunicano la presenza di autovelox sia fissi che mobili; le mappature di questi ultimi, sono realizzate «in tempo reale» attraverso le segnalazioni effettuate dagli automobilisti che identificano tali postazioni ed informano la community.
Inoltre, si trovano in commercio dispositivi che sarebbero in grado di disturbare il segnale di telelaser o laser, accecandolo con un particolare flash grazie ad una coppia di sensori infrarosso montata frontalmente (all’interno della mascherina o del fascione paraurti dell’automobile) e ad una centralina montata, discretamente, nell’abitacolo. Tali dispositivi vengono commercializzati principalmente via internet in quanto liberamente utilizzabili in alcuni Paesi europei tra i quali Germania, Danimarca, Olanda e Gran Bretagna mentre sono vietati in Svizzera, Belgio ed Italia dove sono considerati illegali sin dal gennaio 2000 a seguito di una modifica normativa al Codice della Strada (art. 31, Legge 472 del 07/12/1999) confermata dalla sentenza n. 12150 del 24 maggio 2010 della Suprema Corte che, così come prevede l’art 45 del Codice della Strada, condanna l’utilizzo dei cosiddetti anti-autovelox il cui uso illecito (compreso il semplice possesso dell’apparecchio spento) comporta una sanzione va da 802,00 a 3.212,00 euro e la confisca dell’oggetto.
Ma il controsenso di chi acquista un dispositivo del genere è il non ricordare che mentre la sua portata massima di rilevamento può arrivare, in campo aperto, fino a 1.000 metri, un telelaser ha una portata di 1.200 metri…
Ci si può comunque difendere da questi dispositivi a priori (installando sulla propria auto un segnalatore di autovelox, Tutor, laser e quant’altro come ad esempio il iCoyote (utilizzato casualmente e, per fortuna, efficacemente ad Amsterdam e dintorni in un tour cittadino e extraurbano informando costantemente sulle velocità da mantenere e sulle postazioni presenti nei vari tratti) che vi segnala, basandosi sulle informazioni che gli arrivano da una community in movimento, i dispositivi fissi e mobili rilevati dagli utenti ma anche, ad esempio, eventuali code o incidenti);
oppure a posteriori mediante ricorso, in questo caso è comunque bene ricordare che, mentre in passato molti ricorsi sono stati accolti perché tali dispositivi non registravano le immagini delle infrazioni, oggi alcuni nuovi strumenti dispongono di una fotocamera ma che sopratutto la Corte di Cassazione ha confermato (sentenze 10924 del 05.05.2010 e 23212 del 08.11.2011) che le multe fatte con il telelaser sono valide anche senza foto e/o senza scontrino di accertamento, a condizione che l’agente accertatore sia fisicamente presente in loco (parere 1684 del 29.03.2012).
Lo stesso parere evidenzia che il dispositivo di rilevazione deve essere ben visibile e adeguatamente segnalato MA senza alcun obbligo di distanza fra il dispositivo ed il cartello di segnalazione della sua presenza a patto che il cartello stesso sia chiaramente visibile dai conducenti dei veicoli in transito.
Questo parere sembra essere in contrasto con – o addirittura inibire – la Circolare del 3 agosto 2007 con la quale il Ministero dell’Interno chiarisce che le «postazioni mobili di controllo» vanno segnalate tramite i dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità.
Ma siamo in Italia e quindi la telenovela continua in quanto la Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 5997 del 14 marzo 2014, interviene nuovamente sull’argomento precisando sia l’ambito di applicazione delle misure di rilevazione della velocità e sia l’obbligo della preventiva segnalazione e relativa distanza della stessa dai dispositivi di controllo; tale sentenza infatti:
● Ribadisce l’obbligo di preventiva segnalazione dei dispositivi di controllo sia fissi (autovelox) che mobili (telelaser) obbligatoriamente presidiati, questi ultimi, da agenti all’uopo preposti; questo in modo da fornire all’automobilista «contestato» elementi di difesa nei confronti di “una rilevazione ritenuta illegittima, anche per altri presupposti”.
● Precisa che sul verbale di contestazione va obbligatoriamente specificato se il dispositivo che ha rilevato l’infrazione è fisso oppure mobile; l’omissione di questo elemento rende nulla la contestazione (esplicito il riferimento all’art. 200 del Nuovo CdS e all’art. 383 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
● Evidenzia che l’art. 142 c. 6 bis del NCdS che recita: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
Pertanto se l’automobilista «contestato» dovesse rilevare l’assenza di questi elementi nel verbale di contestazione, potrebbe presentare ricorso per l’annullamento del verbale di contestazione per evidenti vizi di illegittimità o di mancato rispetto (se riscontrato) dei suddetti parametri.
Concludiamo, a proposito di obbligo di visibilità, con alcuni esempi di veri e propri agguati che a nostro avviso sono o sarebbero stati impugnabili di fronte al Giudice di pace:
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Giovanni Notaro