Regole in autonomia per gli “Speed Chek” del IV Municipio di Roma che ne ha installati ben 43…
Il parere 3937 emanato il 4 luglio 2012 dal Ministero dei Trasporti stabilisce che, in assenza di uno specifico decreto di regolamentazione, i dissuasori di velocità “Speed Check”, ovvero le colonnine arancione anti velocità, non possano essere utilizzati sulle strade urbane come autovelox fissi.
Arrivano i “VeloOk”
Sembra però che tale parere, che in assenza di Decreto dovrebbe avere valore vincolante, non sia tenuto in alcun conto dal IV Municipio di Roma che, dopo aver svolto nel 2011 una consistente fase sperimentale dei “VeloOk”, lo scorso giugno ne ha installati ben 43…, nessuno dei quali su strade di scorrimento (normalmente le più veloci) ma solamente su undici strade urbane (via Rapagnano, viale Jonio, via Pian di Scò, via Mario Soldati, via Comano, via G. De Santis, via Tor San Giovanni, via delle Vigne Nuove, via della Bufalotta, via Bragaglia, via Carmelo Bene).
Il principio del controllo è “a sorpresa” in quanto la colonnina può contenere o meno l’autovelox e, nel dubbio, l’automobilista che avvista la colonnina è indotto a rallentare ed, in effetti, la velocità media delle auto si è ridotta, così come il numero di incidenti; quindi nulla da dire sulla ratio del provvedimento, peraltro preso – sostengono esponenti del IV Municipio – in armonia con “Associazioni e Comitati di quartiere, anche per quanto attiene all’individuazione delle principali strade a rischio, fra quelle già evidenziate dalla Polizia municipale”, ma più di qualcosa, comunque, da eccepire in tema di inosservanza della Legge se, come sembra, gli “Speed Check” non sono stati approvati.
Cosa dice il Codice
Se da una parte l’articolo 45 comma 6 del Codice della strada precisa che “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, e i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”, dall’altra l’articolo 60 della Legge 29 luglio 2010, numero 120, “Disposizioni in materia di sicurezza stradale“, rinvia la definizione delle caratteristiche dei dispositivi ad apposito Decreto ministeriale non ancora emanato e, come in un gioco dell’Oca, torniamo al parere 3937 del 4 luglio 2012 del Ministero dei Trasporti il quale precisa che, senza lo specifico decreto di regolamentazione, i dissuasori di velocità “Speed Check” non possano essere utilizzati.
Tutto farraginosamente chiaro dunque, tranne che per il IV Municipio il quale – nelle more dell’emanazione del decreto – opera al di fuori della Legge. Altro aspetto non trascurabile è poi quello della segnaletica: a parte il fatto che tali dispositivi non sono riconducibili a nessuna tipologia di segnaletica fra quella prevista, il IV Municipio ha brillantemente ed economicamente risolto il problema attaccando sulle strade interessate con “semplice nastro adesivo” un volantino formato A4.
Speed Check si ma non ovunque
Per essere quindi in regola, il IV Municipio potrebbe semplicemente evitare di fare cassa (esigenza comprensibilmente primaria ma non al punto da autorizzare comportamenti fuori legge) mantenendo in essere le colonnine prive dei dispositivi comunque non autorizzati oppure assicurando la prescritta presenza di vigili urbani; se viceversa il IV Municipio ricollocasse le colonnine e relativi “Speed Check” su strade urbane di scorrimento effettivamente rispondenti alla definizione di Legge (viali a doppia carreggiata senza incroci che non abbiano semafori e dove non si può sostare) si troverebbe magicamente dalla parte della Legge, ma dovrebbe probabilmente rinunciare a qualche colonnina impropriamente attiva.
I cittadini che dovessero ricevere multe potranno sempre fare ricorso, consapevoli di avere eccellenti possibilità di vedersi riconosciuto il loro buon diritto a patto che le motivazioni siano opportunamente illustrate; altri, più sbrigativi, non approvando la scelta dell’Amministrazione, sono passati a vie di fatto, tanto in passato, allorché alcune colonnine “civetta” vennero danneggiate, quanto in tempi più recenti: pochissimi giorni fa infatti a via Carmelo Bene, un motociclista in pieno giorno ha fermato la moto e ha divelto una delle colonnine.
Un comportamento certamente da condannare, come ugualmente censurabile è il disinvolto ricorso a dispositivi di rilevazione in moltissimi casi utilizzati più per assicurare un’entrata economica che non per indurre alla prudenza, anche se le dichiarazioni ufficiali sono sempre – e chiaramente – di segno opposto.
[Redazione Motori360]