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Assogomma dà chiarimenti circa l’impiego di pneumatici moto M+S

Si tratta di informazioni resesi necessarie in funzione di una serie di modifiche sia tecnologiche che normative occorse nel tempo relative ai motoveicoli ed ai loro equipaggiamenti

La sicurezza stradale è da sempre al centro dell’attenzione di Assogomma” – afferma il suo Direttore, Fabio Bertolotti – “Oggi la filiera moto, rappresentata dalle Associazioni dei costruttori di moto e di pneumatici, nonché dei rivenditori specialisti di gomme, esprime un comune chiaro indirizzo a favore di tutti, motociclisti in primis, ricordando ancora una volta che i pneumatici sono l’unico punto di contatto tra qualsiasi veicolo ed il suolo e quindi la loro idoneità è imprescindibile se si vuole viaggiare sicuri”.

Ciò premesso, occorre ricordare che le caratteristiche degli pneumatici ammessi sono definite dal costruttore del veicolo in fase di omologazione dello stesso e sono riportate in carta di circolazione. Si tratta di misure considerate di serie, cioè montabili per tutto l’anno e infatti, il montaggio di pneumatici di serie non prevede restrizioni, fatte salve indicazioni diverse, motivate da ragioni di sicurezza stradale.

Come noto la marcatura M+S – «Mud & Snow», (trad. «fango e neve»), è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici montabili su motoveicoli, vetture, mezzi pesanti.

Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che il pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, ma non su fondo stradale innevato.

Per le tipologie di pneumatici moto di cui sopra (M+S), ai sensi del Regolamento delegato UE 3/2014, del 24 ottobre 2013, è consentito l’impiego,  con le medesime misure riportate in carta di circolazione, un codice di velocità declassato fino ad un minimo di M (pari a 130 km/h) e con l’accortezza che venga chiaramente segnalato al conducente il limite di velocità massimo di impiego mediante l’apposizione di una targhetta monitoria.

Va però sottolineato che se da un parte  il suddetto regolamento precisa che l’impiego deve essere «occasionale», dall’altra  i regolamenti UE di omologazione non danno alcuna definizione di «uso occasionale o temporaneo» mentre il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIMS), con Circolare del 17 gennaio 2014, ha chiarito che l’uso temporaneo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio coincide con la durata delle Ordinanze invernali introdotte con la Direttiva ministeriale 16 gennaio 2013 (15 novembre – 15 aprile).

Nel caso di pneumatici marcati M+S con codice di velocità fino a «Q» (vedi circolare ministeriale 104/95) il periodo di impiego consentito è esteso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio.

Tuttavia è importante evidenziare che tali prescrizioni non sono applicabili ai ciclomotori a due ruote e ai motocicli che, giusta Direttiva del 16 gennaio 2013, nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
 
Tutto ciò premesso possiamo riassumere il tutto in 3 casistiche:

  1. È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. In tale caso ne è vietata la circolazione.
  2. È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo. In tale caso deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Tale equipaggiamento non necessita di aggiornamento della carta di circolazione, né di un nullaosta del costruttore.
  3. Laddove si vogliano impiegare pneumatici di misure e di prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo che fornirà le opportune formali assicurazioni. È solo il costruttore del motoveicolo, non il costruttore o il rivenditore del pneumatico, a poter autorizzare un equipaggiamento alternativo a quello previsto in carta di circolazione.

Assogomma invita quindi i rivenditori di pneumatici a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite nella nota sin qui citata mentre anche i motociclisti sono tenuti al rispetto e alla verifica dell’equipaggiamento di pneumatici idonei alla circolazione e conformi alle normative di legge.

È poi cura dell’utente finale stabilire la temporaneità e/o occasionalità di impiego, fermo restando che un uso di pneumatici con codice di velocità ridotto richiede di regolare di conseguenza la velocità di marcia del veicolo.

In questo senso è bene controllare la presenza della targhetta monitoria e regolare la velocità di conseguenza.

Le due ruote sono prima di tutto libertà, passione e divertimento, ma anche sempre più sinonimo di mobilità”  afferma Paolo Magri, Presidente di Confindustria ANCMA “Promuovere la sicurezza degli utenti e diffondere cultura di sicurezza nei comportamenti e nelle dotazioni dei veicoli sono tra le priorità della nostra associazione: questi chiarimenti segnano una tappa molto significativa in questo percorso continuo”.

[ Redazione Motori360 ]

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